SUPERBONUS 110%
DI CHE COSA SI TRATTA?
Il Superbonus 110% è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio). Consiste nell'applicare una detrazione del 110% alle spese, sostenute a partire dal 1 luglio 2020, riguardanti la realizzazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici. Infatti esso si divide in Super Ecobonus, che agevola gli interventi riguardanti l'efficientamento energetico, e in Super Sismabonus, che riguarda l'adeguamento antisismico.
La legge di Bilancio 2022 ha prolungato l'agevolazione introducendo nuove scadenze in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
CHI INTERESSA?
A seconda del periodo in cui vengono effettuati i lavori, i beneficiari sono diversi; pertanto possiamo riassumere le condizioni come segue.
Fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
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110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
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70% per le spese sostenute nel 2024;
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65% per le spese sostenute nel 2025;
per
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condomìni;
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persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento e che siano proprietari (o comproprietari) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
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Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
Fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
INTERVENTI RICADENTI NELL'AGEVOLAZIONE
Per quanto riguarda il Super Ecobonus, gli interventi si dividono in interventi "trainanti" e in interventi "trainati".
Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro esterno dell’edificio, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati; sostituzione prevista anche per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari, che siano indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Gli interventi trainati, di cui il beneficiario può decidere se usufruirne o meno e che devono essere eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi trainanti, comprendono la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l'eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir), l’installazione, non solo di impianti fotovoltaici, ma anche di sistemi di accumulo, di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e di impianti di domotica.
Per poter usufruire dell'agevolazione del Super Ecobonus, deve essere realizzato almeno uno degli interventi classificati come trainanti.
Inoltre, le persone fisiche possono svolgere i lavori su un massimo di due unità abitative, salvo gli interventi sulle parti comuni, sempre agevolabili a prescindere dal numero di unità possedute.
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VANTAGGI
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
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dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
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di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
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di istituti di credito e intermediari finanziari.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.
Per maggiori informazioni contattateci o collegatevi al link sopra.