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SUPERBONUS 110%

DI CHE COSA SI TRATTA?

Il Superbonus 110% è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio). Consiste nell'applicare una detrazione del 110% alle spese, sostenute a partire dal 1 luglio 2020, riguardanti la realizzazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici. Infatti esso si divide in Super Ecobonus, che agevola gli interventi riguardanti l'efficientamento energetico, e in Super Sismabonus, che riguarda l'adeguamento antisismico.

La legge di Bilancio 2022 ha prolungato l'agevolazione introducendo nuove scadenze in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

CHI INTERESSA?

A seconda del periodo in cui vengono effettuati i lavori, i beneficiari sono diversi; pertanto possiamo riassumere le condizioni come segue.

Fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;

  • 70% per le spese sostenute nel 2024;

  • 65% per le spese sostenute nel 2025;

per

  • condomìni;

  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento e che siano proprietari (o comproprietari) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;

  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

Fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

INTERVENTI RICADENTI NELL'AGEVOLAZIONE

Per quanto riguarda il Super Ecobonus, gli interventi si dividono in interventi "trainanti" e in interventi "trainati".

Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro esterno dell’edificio, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati; sostituzione prevista anche per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari,  che siano indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Gli interventi trainati, di cui il beneficiario può decidere se usufruirne o meno e che devono essere eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi trainanti, comprendono la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l'eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir), l’installazione, non solo di impianti fotovoltaici, ma anche di sistemi di accumulo, di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di impianti di domotica.

Per poter usufruire dell'agevolazione del Super Ecobonus, deve essere realizzato almeno uno degli interventi classificati come trainanti.

Inoltre, le persone fisiche possono svolgere i lavori su un massimo di due unità abitative, salvo gli interventi sulle parti comuni, sempre agevolabili a prescindere dal numero di unità possedute. 

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VANTAGGI

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.

Informazioni tratte da:

Per maggiori informazioni contattateci o collegatevi al link sopra.

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